Circolare N. 124
Borgo Faiti, 06/02/2022
Alle Famiglie degli Alunni dell’IC n° 12 Borgo Faiti
Ai Referenti COVID
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al D. S.G.A.
Al Presidente del Consiglio d’Istituto
All’ Albo On Line
Al Sito Web
OGGETTO: Nuove norme per la gestione dei casi di positività all’infezione da SARS- CoV-2 nella Scuola -D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022.
Si comunicano le nuove regole per la gestione dei casi di positività al COVID in ambito scolastico in vigore dal 05/02/2022 di cui al Decreto-Legge n. 5 del 4 febbraio 2022, alla Circolare del Ministero della Salute prot. 9498 del 4/02/2022 e alla nota Regione Lazio n. 114861 del 05/02/2022:
SCUOLA DELL’INFANZIA
| Fino a quattro casi accertati nella stessa sezione o bolla | n presenza con mascherine di tipo FFP2 per i docenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati o autosomministrato, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. |
| Con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o bolla | Sospensione delle attività per una durata di cinque giorni.* |
SCUOLA PRIMARIA
| Fino a quattro casi accertati tra gli alunni presenti in classe | Attività didattica in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati o autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. |
| Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe | 1) Per coloro che diano dimostrazione di: avere concluso il ciclo vaccinale primario;* essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;* avere effettuato la dose di richiamo ove prevista;* possedere un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale; l’attività didattica prosegue in presenza con FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. 2) Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. |
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
| Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe | Attività didattica in presenza, con FFP2 per docenti e alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. |
| Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe | 1) Per coloro che diano dimostrazione di: avere concluso il ciclo vaccinale primario;* essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;* avere effettuato la dose di richiamo ove prevista;* possedere un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale; l’attività didattica prosegue in presenza con FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. 2) Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. |
PRECISAZIONI (Rif. Decreto-Legge n. 5 del 4/02/2022; Circolare del Ministero della Salute prot. 9498 del 4/02/2022; Nota MI prot. 110 del 01/02/2022; nota Regione Lazio n. 114861 del 05/02/2022)
- Agli Alunni che si trovino nella condizione contrassegnata da asterisco*, si applica il regime sanitario di autosorveglianza della durata di 5 giorni. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.
- Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza – ovvero soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo – si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, con l’obbligo di indossare per i successivi cinque giorni mascherine FFP2, se di età superiore a sei anni. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico.
- La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati.
- Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.
- La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza agli Alunni che si trovino nella condizione contrassegnata da asterisco*, può essere controllata dal Personale scolastico mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.
- Il calcolo dei 5 o più casi alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria e dei 2 o più casi alla Scuola Secondaria avviene se l’accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.
- L’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi presso le farmacie o presso le strutture sanitarie accreditate, già prevista per gli alunni delle scuole secondarie, è estesa anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
- È prevista la fornitura di mascherine FFP2 per alunni/personale in regime di auto-sorveglianza.
Si ringrazia per la collaborazione
Si allega :
Modello Dichiarazione esito negativo tampone molecolare/antigenico/auto somministrato
D.L. n. 5 del 04/02/2022;
Circolare del Ministero della Salute prot. 9498 del 4/02/2022;
nota MI n. 110 del 01/02/2022;
Nota Regione Lazio n. 114861 del 05/02/2022.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Ponticiello
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Firma autografa sostituita da
Indicazione a mezzo stampa ai sensi
Dell’art. 3, co. 2, del D. Lgs n. 39/93
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