Circolare n. 25
Borgo Faiti, 09/09/2022
A tutto il personale docente
Al Personale ATA
Al RLS d’Istituto
Ai tutti i genitori
OGGETTO: Divieto di fumo nelle scuole.
Per opportuna conoscenza e norma, in relazione a quanto in oggetto, le S.S.V.V. sono pregate di prendere visione del presente documento.
PREMESSA
La scuola è istituzionalmente impegnata a far acquisire agli allievi comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto sul tema del tabagismo si prefigge di: prevenire l’abitudine al fumo; incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il n. giornaliero delle sigarette; garantire un ambiente di lavoro salubre e conforme alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo; promuovere iniziative informative/educative sul tema; favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con i genitori e le istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione; fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.
Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente:
all’art.4 comma 2: E’ vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali delle istituzioni scolastiche statali e paritarie
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto quanto previsto dal DL 104/13 e dalle norme di seguito elencate:
- 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo
- legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 — (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico
- legge 11 nov. 1975 n. 584 “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”:
- legge 24 nov. 1981 n. 689 “Modifiche al sistema penale”;
- direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dic. 1995 “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici”;
- circolare del Ministro della Sanità del 28 mar. 2001, n. 4 “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”;
- legge 28 dic. 2001 n. 448, art. 52, comma 20 “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
- legge 16 gen. 2003 n. 3, art. 51 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
- n.32 del 3 marzo 2003 art6 “Sanzioni per la violazione del divieto di fumo”
- legge 311/04 articolo 1, comma 189 “Aumento delle sanzioni del 10%”
- circolare del Ministero della salute del 17 dic. 2004 “Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della legge 16 gen. 2003 n. 3, sulla salute dei non fumatori”.
- lgs n 0 6 del 12/01/2016
DECRETA
l’osservanza del divieto di fumo oltre al divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche in tutti i locali dell’edificio scolastico bagni e scale anti-incendio comprese in tutte le aree di pertinenza dei plessi com presi gli spazi esterni e i cortili in qualsiasi momento della giornata scolastica compreso l’intervallo dalle lezioni.
Al personale di vigilanza spetta il controllo dell’osservanza del divieto.
Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali e nelle pertinenze dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l’infrazione della norma.
Così come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448 e dal DL 32/03, dalla L. 311/04 art.189 e dall’art. 10 L 689/1981, dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici armi.
Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 220 a 2200 Euro.
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumo o la sua applicazione, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a procedimento disciplinare.
Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno oggetto di provvedimento disciplinare, individuato nel Regolamento di disciplina degli studenti.
ln attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico, individua come responsabili preposti all’applicazione del divieto i seguenti docenti:
Agostino Mori/Cristina Cardone Plesso B.go Faiti – Sec. 10 grado
Cristina Cardone Plesso Bego Faiti – Primaria
Francesca Campoli Plesso Bego Grappa — Primaria
Valentina Belardinelli Plesso Bego Isonzo — Primaria
Maria Antonella Paolillo Plesso B.go Isonzo — Infanzia
Daniela Zanni Plesso B.go S. Michele — Primaria
Evelina Frascadore Plesso B.go S. Michele — Infanzia
cui vengono assegnati i seguenti compiti:
informare e prevenire in materia di divieto di fumo vigilando sulla corretta apposizione della relativa cartellonistica vigilare sull’osservanza del divieto di fumare procedere all’accertamento e alla contestazione di eventuali infrazioni al divieto di fumo; notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.
Si invita tutto il personale ad una attenta vigilanza come indicato dalle vigenti norme di legge. La decisione scaturisce dalla scelta di tutelare la salute di tutte le persone che frequentano la scuola e non da un mero intento repressivo. Si auspica quindi un’attiva collaborazione del personale docente, del personale ATA, degli studenti e dei genitori affinché tale disposto venga rispettato e si ringrazia per qualsiasi azione educativa volta a promuovere la salute ed il benessere all’interno del contesto scolastico
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Ponticiello
(firma autografa sostitutiva a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.tgs 39/93)
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